Ordinanze Sindacali contro il degrado urbano, l’abuso di alcolici e la detenzione di contenitori di vetro o lattine
il Sindaco, Giorgio Manfredi, ha emesso le ordinanze contro il degrado urbano, l’abuso di alcolici in aree pubbliche e la detenzione di contenitori di vetro o lattine in aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni.
Il provvedimento ha lo scopo di prevenire l’abuso di sostanze alcoliche al fine di ridurre il rischio di episodi di inciviltà e degrado urbano e di evitare situazioni di potenziale pericolosità durante le manifestazioni pubbliche.
In particolare, dal 01/07/2023 al 30/09/2023 su tutto il territorio del Comune di Laigueglia:
- Dalle ore 21,00 alle ore 6,00 È FATTO DIVIETO in aree pubbliche o aperte al pubblico di fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.);
- Dalle ore 21,00 alle ore 6,00 È VIETATA in aree pubbliche o aperte al pubblico la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.);
- Dalle ore 21,00 alle ore 6,00 E’ VIETATA la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.);
Sono esclusi dal divieto di cui ai punti 1 e 2:
- il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione anche temporanea o al consumo di alimenti e bevande;
- il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 248/2006;
In occasione e nell’ambito di pubbliche manifestazioni È FATTO DIVIETO a chiunque di detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere.
Il divieto di cui sopra non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.